Costi contabilizzati
Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo; Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- Dirigenti cessati
- Dotazione organica
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- OIV
- Personale non a tempo indeterminato
- Posizioni organizzative
- Tassi di assenza
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice