Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Art. 28 c. 1 - Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali 1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- Dirigenti cessati
- Dotazione organica
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- OIV
- Personale non a tempo indeterminato
- Posizioni organizzative
- Tassi di assenza
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice