Liste di attesa
Art. 41, c. 6 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale 6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- Dirigenti cessati
- Dotazione organica
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- OIV
- Personale non a tempo indeterminato
- Posizioni organizzative
- Tassi di assenza
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice