Pianificazione e governo del territorio
Dlgs 33/2013 - Articolo 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. 2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata. 3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- Dirigenti cessati
- Dotazione organica
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- OIV
- Personale non a tempo indeterminato
- Posizioni organizzative
- Tassi di assenza
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice