Descrizione
Si ricorda che in base al Regolamento di decoro urbano approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 49 del 26/07/2013, n. 11 del 25/03/2014 e n. 54 del 05/12/20217 agli articoli 25 e 26 è regolamentato il mantenimento dei cani (art. 25) e gli animali liberi (art. 26). Si invita la popolazione a rispettare quanto previsto nel regolamento.
art. 25 mantenimento dei cani
1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se pericolosi, anche muniti di museruola.
3. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell’acqua e del cibo sempre disponibili.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l’accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all’esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. Il proprietario dovrà garantire all’animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglie e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
6. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio di uso pubblico.
8. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree attrezzate per i giochi.
9. Qualsiasi recinto che contenga stabilmente animali, deve essere mantenuto ad una distanza minima di m. 15 da abitazioni di terzi.
10. Fatta salva l’applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00.
11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2), 3), 5), 6), 7), 8) è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.
12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di €100,00.
13. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 9 è soggetto alla sanzione amministrativa di € 400,00.
Art. 26 - Animali liberi
1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per piccioni, gatti o altri animali randagi. L’eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele compatibili col decoro e l’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole, vassoi e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00;chiunque violi le disposizioni dell’ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00.