CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE locazioni turistiche

Data:

12 agosto 2024

Tempo di lettura:

2 minuti, 42 secondi

Descrizione

ALL' ATTENZIONE DEI LOCATORI TURISTICI 

“ PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE"



Con la presente si comunica che i titolari di locazioni turistiche,  sia a titolo privato che imprenditoriale, devono dotarsi  del CIN (CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE). La Legge Regionale n. 13/2024 ha abrogato dal 22 giugno 2024 gli obblighi di esposizione / pubblicazione del Codice identificativo regionale (C.I.R.) negli alloggi in locazione turistica, nonché le relative sanzioni applicabili dai Comuni.   In caso di esercizio di più attività, ad esempio albergo che gestisce anche locazioni turistiche, verranno generati più CIN da richiedere ed esporre.    La richiesta del CIN deve avvenire tramite proceduta telematica.   E' attiva per la Regione Veneto la fase sperimentale  della Banca  dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica (BDSR); tale piattaforma digitale, realizzata dal Ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, è disponibile online al seguente link: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/   I locatori turistici di immobili che abbiano già effettuato le comunicazioni obbligatorie alla Regione ( L.R. n. 11/2013 art. 27 bis), possono accedere alla BDSR, esclusivamente tramite SPID o CIE , ai fini di:

1. visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, con i dati già registrati nella piattaforma ROSS1000 della Regione Veneto; 2. integrare i dati mancanti obbligatori, innanzitutto catastali, necessari per ottenere il codice identificativo nazionale (CIN);  3. ottenere il CIN (si ricorda che il CIN non sostituisce la comunicazione obbligatoria delle locazioni turistiche) con la seguente modalità:

  • cliccare su “ottieni CIN”;
  • autenticarsi con lo SPID personale o CIE (nel caso di società quello del legale rappresentante dell’impresa);
  • procedere con la richiesta per le strutture che già dovrebbero comparire in banca dati;
  • stampare l’attestato di ottenimento del CIN che verrà inviato a mezzo email una volta che il sistema lo avrà generato;
4. segnalare eventuali incongruenze o strutture non trovate in banca dati nazionale.   Durante la fase di sperimentazione della banca dati nazionale NON vengono applicate sanzioni per la mancanza del CIN
  Le sanzioni per mancanza del CIN saranno applicate dai Comuni decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'AVVISO (entro il 1° settembre 2024) attestante la fine della fase di sperimentazione e l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN ( articolo 13 ter, comma 15, del decreto-legge n. 145/2023). Tale AVVISO sarà pubblicato anche sui siti del Ministero del Turismo e della Regione Veneto.

Per quanto riguarda INVECE i dispositivi e requisiti di sicurezza degli immobili destinati a finalità turistiche si inviano le FAQ pubblicate sul sito del MINISTERO DEL TURISMO https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.     UFFICIO COMMERCIO                                                                                     0456589932        IL CONSIGLIERE  INCARICATO AL  TURISMO - COMMERCIO Matteo Gazzi

Ultimo aggiornamento

12/08/2024 06:02