Descrizione
Si informa che nel BUR n.65 del 12/05/2023 è stata pubblicata la modifica del Regolamento regionale n.2/2019 inerente gli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica.
Dal giorno 11 giugno 2023 sono entrati in vigore nuovi termini e modalità di esposizione e pubblicazione del codice identificativo dell'alloggio.
Si evidenzia che per le locazioni registrate all'interno della procedura ROSS 1000 a partire dal 1 dicembre 2021 il nuovo codice è costituito dal codice ISTAT del comune ove è ubicato l'alloggio, il codice LOC indicante la tipologia di alloggio, nonchè una stringa numerica identificativa del singolo alloggio. Esempio per il Comune di Malcesine (023045- LOC- 000X).
Il codice identificativo (C.I.R) viene assegnato automaticamente dalla procedura ROSS1000 a ciascun alloggio registrato in anagrafe ed è visibile nella scheda dell'anagrafica struttura (anche a quelle iscritte prima del 1 dicembre 2021).
I codici identificativi regionali assegnati a ciascun alloggio prima del 1 dicembre 2021 non sono pubblicabili sui portali e conservano valore esclusivamente ai fini della loro esposizione sulla targa affissa all'ingresso esterno dell'edificio, fatta comunque salva la facoltà per il locatore turistico di sostituire anche a tali effetti il codice identificativo già assegnato con il nuovo C.I.R.
I termini di pubblicazione sono i seguenti:
- per le locazioni turistiche già registrate in anagrafe prima del 11/06/2023, entro 30 gg a partire da tale data (quindi entro il 11/07/2023);
- per le nuove locazioni registrate a partire dal 11/06/2023, entro 30 gg dalla data di registrazione in anagrafe regionale.
Esposizione del codice nella targa esterna e/o nella pulsantiera:
- va esposto il codice CIR;
- per gli alloggi registrati in anagrafe regionale prima del 1/12/2021 è possibile continuare ad esporre il vecchio codice salvo che il locatore non preferisca esporre il nuovo codice (per i portali online è invece necessario pubblicare il nuovo codice CIR).
In caso di inadempimento si fa presente che sono applicabili le sanzioni previste dall'articolo 27 bis, comma 10, della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
La Polizia Locale e altre autorità competenti faranno i dovuti controlli per verificare il rispetto delle disposizioni in questione.