Descrizione
N.B. - da presentarsi entro e non oltre il 28 febbraio 2023.
Si comunica che l'articolo 33 – punto 3 – del Regolamento recita “entro il 31 gennaio dell'anno successivo il richiedente dovrà produrre all'ufficio competente copia delle documentazioni comprovanti l'effettiva apertura dell'attività commerciale o del pubblico esercizio per i periodi stabiliti dal punto 2 ed ogni altra documentazione che l'ufficio ritenesse utile al fine dell'accertamento dell'effettivo periodo di apertura ed esercizio dell'attività” mentre il punto 4 “nel caso di mancata presentazione della documentazione, di rifiuto alla richiesta di presentazione della documentazione oppure nel caso in cui si accertasse da parte degli organi preposti al controllo, che l'attività commerciale o il pubblico esercizio non è stato aperto nel periodo richiesto, l'ufficio competente provvederà a notificare la richiesta di conguaglio del canone dovuto, calcolato senza le agevolazioni e con l'aggiunta delle sanzioni previste per omesso o ritardato pagamento, previste nel presente regolamento”.