Descrizione
SI RENDE NOTO:
che in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:
1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICI POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, utilizzando l'allegato modulo, entro il 31 Luglio 2023, per iscriversi negli elenchi comunali.
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici Popolari di Corte di Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine
giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente
dello Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qulasiasi culto ed i religiosi di ogni congregazione;
Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Elettorale nell'orario di
apertura al pubblico - tel. 045-6589941.